Ecobonus 110%: interventi di risparmio energetico "trainanti"
Con il varo dei decreti attuativi da parte del ministero dello sviluppo economico, diventano pienamente operative le norme degli articoli 119 e 121 del decreto rilancio DL 34/2020, condizione indispensabile per ottenere l'ecobonus 110% è la riduzione di due classi di consumo energetico dell'edificio, o del singolo appartamento in caso di immobili nei quali non siano ammessi interventi sull'esterno del fabbricato.
Il superbonus è ricnosciuto solo per immobili dotati di impianto di riscaldamento ad uso residenziale. La detrazione del 110% viene ripartita in cinque quote annuali tra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa. Obbligatorio per il pagamento il bonifico dedicato.
La lista degli interventi agevolati è suddivisa in due categorie: interventi "trainanti" e interventi "trainati". L'esecuzione di uno degli interventi trainanti da diritto ad ottenere l'ecobonus anche per gli interventi trainati. La riduzione di due classi energetiche dell'edificio può essere ottenuta anche dalla somma degli interventi di entrambe le categorie.
Gli interventi trainanti sono i seguenti:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (cappotto termico), orizzontali (solai e sottofondi) e inclinate (tetto) che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata all'interno di abitazioni plurifamiliari.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a consensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, e per l'installazione di collettori solari.
- Interventi sugli edifici unifamigliari, compresi quelli situati all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microgenerazione, per una spesa non superiore a 30.000 euro, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.
Ecobonus 110% cappotto termico
Il cappotto termico è definito dalle normative inerenti l'ecobonus del 110% come un "intervento trainante", in altre parole è considerato uno degli interventi di risparmio energetico più importanti che da diritto al superbonus 110 anche in assenza di altri interventi, a condizione che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e che dopo l'intervento ci sia una riduzione di due classi energetiche dell'edificio (può anche risultare dalla somma di più interventi)
Tra gli interventi "trainati" citiamo la sotituzione di serramenti e infissi, di schermature solari e di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
Requisiti minimi per il cappotto termico
Per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico previsti dalle norme, il cappotto deve rispettare le prescrizioni contenute nel DM 26/06/2015, in realtà il decreto ministeriale prevede nuovi valori di trasmittanza termica che entreranno in vigore dal 1° Gennaio 2021. Per ottenere il superbonus sarà dunque opportuno rispettare già dalla fine 2020 i nuovi più rigorosi parametri.
Riassumento, per usufruire del bonus 110 il cappotto termico deve rispettare i seguenti requisiti:
- A fine intervento/i ci deve essere una riduzione di due classi energetiche dell'immobile.
- L'intervento deve riguardare un volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra.
- Il cappotto ( o la somma degli interventi sull'involucro) deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio.
- Il valore della trasmittanza finale U (w/mqK) deve rispettare i valori indicati nella tabella 1.
- I materiali utilizzati nel cappotto, come in tutti i lavori della ristrutturazione devono rispondere ai CAM (Criteri Ambientali Minimi)
- Limiti di spesa variabili da 50.000/40.000/30.000 in relazione al tipo di immobile.
-
Zona climatica
Strutture opache verticali
U (W/mqK)
2015,00
2021,00
A e B
0,45
0,40
C
0,40
0,36
D
0,36
0,32
E
0,30
0,28
F
0,28
0,26
Indicazioni delle Entrate per la coibentazione del tetto
L'agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 34 del 8 Agosto 2020 che la coibentazione del tetto rientra tra le spese ammissibili all'ecobonus solo a condizione che:
- Il tetto sia un elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno;
- la coibentazione assieme ad altri interventi sull'involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente;
- gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell'edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Quindi se il tetto non copre gli appartamenti ma ad esempio una soffitta, la coibentazione in sé non consente di usufruire del superbonus ma va considerata a parte.
-
Zona climatica
Strutture opache orizzontali o inclinate di copertura
U (W/mqK)
2015
2021
A e B
0,34
0,32
C
0,34
0,32
D
0,28
0,26
E
0,26
0,24
F
0,24
0,22
Nuovi valori anche per la coibentazione dei pavimenti
le strutture opache orizzontali di pavimento soggette a riqualificazione devono avere i seguenti valori limite:
-
Zona climatica
Strutture opache orizzontali di pavimento
U (W/mqK)
2015
2021
A e B
0,48
0,42
C
0,42
0,38
D
0,36
0,32
E
0,31
0,29
F
0,30
0,28
Quali materiali per ristrutturare casa con l'ecobonus? Attenzione ai CAM (Criteri Minimi Ambientali)
Per aver diritto all'ecobonus 110% è necessario impiegare materiali che rispettino i CAM (Requisiti Ambientali Minimi)
Il decreto ministeriale dell' 11 Ottobre 2017 stabiliva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare i Criteri Minimi Ambientali per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici. Con il varo dei provvedimenti relativi all'ecobonus, i requisiti CAM diventano obbligatori anche nell'edilizia privata per chi intende usufruire del superbonus 110%. A seguire, un elenco dei requisiti da considerare nella scelta dei materiali da impiegare in una ristrutturazione edilizia se si intende usufruire dell'ecobonus 110 (il nostro consiglio è di terenli sempre e comunque in considerazione)
- Emissioni dei materiali. la normativa elenca le emissioni pericolose e i relativi livelli da non superare.
- Comfort acustico. Il requisito riguarda l'opera finita, tuttavia nella scelta dei materiali consigliamo ad esempio il sughero che offre ottimi requisiti acustici e contribuisce ottimamente al confort acustico degli ambienti.
- Fine vita. I materiali da noi proposti rispondono tutti a questo requisito perchè non sono pericolosi e perchè sono facili da riciclare o smaltire alla fine del loro utilizzo.
- Materia recuperata o riciclata. In questo requisito si chiede che il materiale impiegato contenga una significativa percentuale di materiali riciclati o recuperati: il nostro sughero granulare, interamente riciclato, è un materiale molto importante, utile per contribuire al rispetto del requisito in oggetto.
- Sostanze pericolose. Tutti i materiali bioedili presenti nel nostro catalogo non sostengono le sostanze esplicitamente vietate dall'elenco.
- Isolanti termici ed acustici.I materiali isolanti presenti nel nostro catalogo sono prodotti con tecniche pulite senza l'impiego di sostanze o tecnologie vietate dalla normativa.
- Materiali rinnovabili. Parecchi nostri prodotti sono composti da materie prime rinnovabili, alcuni esempi: il sughero, la canapa, la lana di pecora e la fibra di legno.
- Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione. Da sempre abbiamo posto la massima attenzione alla distanza di provenienza delle materie prime che compongono i nostri prodotti, preferendo il Km zero quando disponibile. Un esempio positivo è costituito dai prodotti che contengono il sughero riciclato: il sughero è raccolto in tutto il Nord Italia e si presta così ad essere impiegato in un ampio ambito territoriale.
Per maggiori informazioni sulla normativa e sulle tabelle riportanti i valori limite, consultate la pagina: Criteri Ambientali Minimi (CAM) in appalti e superbonus 110
I tempi di realizzazione degli interventi
Ai fini dell'applicazione del Superbonus: le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere sostenute nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese effettuate per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine degli interventi "trainanti"
Altre spese detraibili
La normativa conferma che rientrano tra le spese per le quali è riconosciuto il superbonus al 110 per cento, anche le spese accessorie ai vari interventi, sia nel caso degli interventi trainanti che di quelli trainati:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali (evidenziamo questa voce perchè importante per i clienti che desiderano acquistare personalmente i materiali da impiegare nel cantiere;
- installazione dei ponteggi;
- smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori;
- imposta di bolla e e diritti pagati per la richiesta dei titoli abitativi edilizi;
- oneri comunali di urbanizzazione per la ristrutturazione;
- spese deliberate dall'assemblea quale compenso dell'amministratore per seguire le pratiche;
- parcella per la direzione dei lavori;
- tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- spese sostenute per il rilascio delle attesazioni e delle asseverazioni necessarie alla detrazione
Le asseverazioni e l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)
La riduzione di due classi energetiche
La normativa indica i requisiti da rispettare ai fini della fruizione dell' ecobonus prevedendo uno standard elevato. Infatti gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
Il raggiungimento dei requisiti dovrà essere attestato dall' Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) che dovrà essere redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della "dichiarazione asseverata".
Inoltre, per le coibentazioni dovranno essere impiegati materiali che rispondono ai CAM (criteri ambientali minimi). L' utilizzo dei materiali previsto dalle norme ambientali deve essere attestato dal progettista dei lavori.
Scegli materiali sani e naturali per il cappotto, per l'isolamento del tetto e per la coibentazione dei sottofondi.
Se ci invii sufficienti informazioni possiamo offrire un primo dimensionamento degli isolamenti affinché tu possa usufruire dell'ecobonus 110%
Scrivi senza impegno a info@artimestieri.com oppure telefona al 0171 388 998:
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