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Con il varo dei decreti attuativi da parte del ministero dello sviluppo economico, diventano pienamente operative le norme degli articoli 119 e 121 del decreto rilancio DL 34/2020, condizione indispensabile per ottenere l'ecobonus 110% è la riduzione di due classi di consumo energetico dell'edificio, o del singolo appartamento in caso di immobili nei quali non siano ammessi interventi sull'esterno del fabbricato.
Il superbonus è ricnosciuto solo per immobili dotati di impianto di riscaldamento ad uso residenziale. La detrazione del 110% viene ripartita in cinque quote annuali tra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa. Obbligatorio per il pagamento il bonifico dedicato.
La lista degli interventi agevolati è suddivisa in due categorie: interventi "trainanti" e interventi "trainati". L'esecuzione di uno degli interventi trainanti da diritto ad ottenere l'ecobonus anche per gli interventi trainati. La riduzione di due classi energetiche dell'edificio può essere ottenuta anche dalla somma degli interventi di entrambe le categorie.
Gli interventi trainanti sono i seguenti:
Il cappotto termico è definito dalle normative inerenti l'ecobonus del 110% come un "intervento trainante", in altre parole è considerato uno degli interventi di risparmio energetico più importanti che da diritto al superbonus 110 anche in assenza di altri interventi, a condizione che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e che dopo l'intervento ci sia una riduzione di due classi energetiche dell'edificio (può anche risultare dalla somma di più interventi)
Tra gli interventi "trainati" citiamo la sotituzione di serramenti e infissi, di schermature solari e di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
Per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico previsti dalle norme, il cappotto deve rispettare le prescrizioni contenute nel DM 26/06/2015, in realtà il decreto ministeriale prevede nuovi valori di trasmittanza termica che entreranno in vigore dal 1° Gennaio 2021. Per ottenere il superbonus sarà dunque opportuno rispettare già dalla fine 2020 i nuovi più rigorosi parametri.
Riassumento, per usufruire del bonus 110 il cappotto termico deve rispettare i seguenti requisiti:
Zona climatica | Strutture opache verticali U (W/mqK) | |
2015,00 | 2021,00 | |
A e B | 0,45 | 0,40 |
C | 0,40 | 0,36 |
D | 0,36 | 0,32 |
E | 0,30 | 0,28 |
F | 0,28 | 0,26 |
L'agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 34 del 8 Agosto 2020 che la coibentazione del tetto rientra tra le spese ammissibili all'ecobonus solo a condizione che:
Quindi se il tetto non copre gli appartamenti ma ad esempio una soffitta, la coibentazione in sé non consente di usufruire del superbonus ma va considerata a parte.
Zona climatica | Strutture opache orizzontali o inclinate di copertura U (W/mqK) | |
2015 | 2021 | |
A e B | 0,34 | 0,32 |
C | 0,34 | 0,32 |
D | 0,28 | 0,26 |
E | 0,26 | 0,24 |
F | 0,24 | 0,22 |
le strutture opache orizzontali di pavimento soggette a riqualificazione devono avere i seguenti valori limite:
Zona climatica | Strutture opache orizzontali di pavimento U (W/mqK) | |
2015 | 2021 | |
A e B | 0,48 | 0,42 |
C | 0,42 | 0,38 |
D | 0,36 | 0,32 |
E | 0,31 | 0,29 |
F | 0,30 | 0,28 |
Per aver diritto all'ecobonus 110% è necessario impiegare materiali che rispettino i CAM (Requisiti Ambientali Minimi)
Il decreto ministeriale dell' 11 Ottobre 2017 stabiliva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare i Criteri Minimi Ambientali per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici. Con il varo dei provvedimenti relativi all'ecobonus, i requisiti CAM diventano obbligatori anche nell'edilizia privata per chi intende usufruire del superbonus 110%. A seguire, un elenco dei requisiti da considerare nella scelta dei materiali da impiegare in una ristrutturazione edilizia se si intende usufruire dell'ecobonus 110 (il nostro consiglio è di terenli sempre e comunque in considerazione)
Per maggiori informazioni sulla normativa e sulle tabelle riportanti i valori limite, consultate la pagina: Criteri Ambientali Minimi (CAM) in appalti e superbonus 110
Ai fini dell'applicazione del Superbonus: le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere sostenute nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese effettuate per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine degli interventi "trainanti"
La normativa conferma che rientrano tra le spese per le quali è riconosciuto il superbonus al 110 per cento, anche le spese accessorie ai vari interventi, sia nel caso degli interventi trainanti che di quelli trainati:
La normativa indica i requisiti da rispettare ai fini della fruizione dell' ecobonus prevedendo uno standard elevato. Infatti gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
Il raggiungimento dei requisiti dovrà essere attestato dall' Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) che dovrà essere redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della "dichiarazione asseverata".
Inoltre, per le coibentazioni dovranno essere impiegati materiali che rispondono ai CAM (criteri ambientali minimi). L' utilizzo dei materiali previsto dalle norme ambientali deve essere attestato dal progettista dei lavori.
Se ci invii sufficienti informazioni possiamo offrire un primo dimensionamento degli isolamenti affinché tu possa usufruire dell'ecobonus 110%
Scrivi senza impegno a info@artimestieri.com oppure telefona al 0171 388 998:
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